Domanda al governo sul controllo dell’operato del Consiglio Federale

Nel 2016 ho scritto quanto segue al governo Svizzero


Buon giorno, volevo sapere quale organo statale in Svizzera ha il compito di vigilare che il Consiglio Federale metta in pratica le leggi secondo la volontà popolare ed il diritto costituzionale. Cordiali saluti Mirko Kulig


La risposta del Consiglio Federale del 26 novembre 2016:


Buon giorno signor Kulig

Il Consiglio federale deve attenersi alle costituzione e alle leggi. Questo vale anche per le ordinanze, che emana per la messa in atto della legislazione federale e della costituzione. La conformità di tali ordinanze con la costituzione e con le leggi può essere esaminata nei singoli casi dalle istanze giudiziarie. Un’ordinanza del Consiglio federale non può però essere impugnata direttamente, cioè indipendentemente da un caso di applicazione concreto.

Spero di avere risposto alle sue domande in modo soddisfacente.

Cordiali saluti


Ho chiesto ulteriori ragguagli…


La ringrazio. Le sarei grato quindi se potesse spiegarmi quale è l’organo responsabile di intervenire per far rispettare l’articolo costituzione 84 comma 2:
Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.

Presente nella costituzione dal 1998 (se non prima) e che non è ancora stato messo in atto, inoltre affermato da

Art. 196 Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

1. Disposizione transitoria dell’art. 84 (Transito alpino)

Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.


Penso che 20 anni siano un tempo più che sufficiente per mettere in atto la volontà del popolo che nel febbraio 1994 ha votato per questo articolo costituzionale. Se i tempi non vengono rispettati, non vi sono interventi presso il Consiglio Federale? Chi deve occuparsi che la legge venga fatta rispettare?

In attesa, la ringrazio

Cordiali saluti


La loro risposta:


Egregio signor Kulig

Il parlamento ha messo in atto i vincoli costituzionali (Art. 84 Abs. 2 BV) con Legge federale del 19 dicembre 2008 concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf) e ha fissato gli obiettivi concernenti il trasferimento del traffico merci. L’obiettivo in tal senso deve essere raggiunto due anni dopo l’inaugurazione della galleria di Base del Gottardo, quindi nell’anno 2018.

Il Consiglio federale presenta ogni due anni un rapporto concernente la situazione del trasferimento del traffico alle Commissioni parlamentari competenti, che valuta l’efficacia delle misure adottate e illustra gli obiettivi e il procedimento previsto nel biennio successivo (https://www.bav.admin.ch/dam/bav/it/dokumente/themen/verlagerung/verlagerungsbericht2015.pdf.download.pdf/rapporto_sul_trasferimentodeltraffico2015.pdf) .

Nel rapporto, il Consiglio Federale constata che l’obiettivo di trasferimento è irraggiungibile entro l’anno 2018 e che oggi non vi sono misure complementari in grado di garantire il raggiungimento dell’obiettivo che non sono in contrasto con le disposizioni costituzionali e degli accordi internazionali vigenti, in particolare dell’Accordo sui trasporti terrestri (ATT) con l’UE.

Cordiali saluti


Ho continuato:


La ringrazio signor ……… Abbiamo quindi un ennesimo caso in cui il governo decide che gli accordi con l’UE hanno la precedenza sul diritto costituzionale svizzero. È loro facoltà decidere ciò? Possono permettersi di violare un diritto costituzionale perché va in conflitto con un accordo? Chi ha la priorità, la costituzione o gli accordi e le leggi?
L’accordo ATT tra l’altro è stato firmato dopo l’introduzione dell’articolo 84 nella costituzione. Se le cose fossero state fatte bene, doveva quindi tenere conto delle misure che erano necessarie per raggiungere gli obbiettivi costituzionali decisi dal popolo. Tali misure dovevano essere escluse dall’accordo. Il governo doveva riservarsi il diritto di attuare tali misure.

Le chiedo, in quanto essere umano pensante (se si può permettere di esprimermi la sua opinione personale): per quanto tempo potrà ancora la Svizzera rinunciare al proprio diritto di sovranità nazionale a favore degli accordi con l’UE? In quanto scienziato, mi rendo conto dell’idiozia di non preservare le Alpi: 3/4 dell’acqua che da’ da vivere alle nazioni europee circostanti nasce nelle Alpi, una buona parte proprio in Svizzera! Basta pensare al Reno (che alimenta Germania, Belgio, Olanda), al Rodano, che alimenta parte della Francia, al Po che alimenta la Lombardia, al Danubio che alimenta le nazioni ad est. Sarebbe nell’interesse di tutti che questi corsi di acqua siano preservati, perché del commercio non ce ne faremo nulla il giorno che queste acque saranno inquinate o addirittura cesseranno di scorrere (cfr. rapporti sullo stato dei ghiacciai in CH).

[…]

Quindi le domando:

È facoltà del consiglio federale favorire un accordo internazionale a svantaggio del diritto costituzionale? Qual’è, per legge, la priorità dei diritti?

La ringrazio

Saluti


Dopo ulteriore richiamo, che ometto, la risposta alla mia ultima domanda:


Egregio signor Kulig

secondo l’articolo 5 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) la Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. L’articolo 190 Cost. sancisce che le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto. La Costituzione federale non prevede una priorità assoluta né del diritto internazionale né del diritto nazionale. Le autorità si adoperano al fine di evitare il più possibile conflitti tra i due ordinamenti attraverso un’interpretazione armoniosa delle rispettive norme giuridiche. Quando questo non è possibile bisogna decidere nel singolo caso quali norme hanno la precedenza (cfr. al riguardo il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 13.3805 – Rapporto chiaro tra diritto internazionale e nazionale; https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2013/20133805/Bericht%20BR%20F.pdf).

Nel caso che ci sottopone l’Assemblea federale ha attuato e precisato nella legge il mandato costituzionale. Il Consiglio federale imposta il suo agire di conseguenza.

Cordiali saluti


Quindi, in conclusione, il Consiglio Federale decide di caso in caso quale legge far applicare se vi sono conflitti tra le leggi. Sembrerebbe che non vi sia priorità della Costituzione.